Argomento
Data di pubblicazione 26/02/2024
Partiremo quindi con l’istituto della residenza fiscale, come di recente riformato, e le sue principali conseguenze fiscali, ossia la tassazione sul reddito mondiale, il monitoraggio fiscale delle attività estere, il quadro RW, nonché l’applicazione dell’IVAFE e dell’IVIE.
Tratteremo poi il concetto di “fonte” del reddito, ossia quando i redditi si considerano prodotti in Italia e quando si considerano prodotti all’estero e perchè la determinazione della residenza fiscale è fondamentale per le agevolazioni per expat ed al rientro dei cervelli.
Ricordiamo che per maggiori dettagli o informazioni è sempre possibile prenotare tramite il nostro servizio di consulenza rientro dei cervelli il parere di un esperto in materia di impatriati e fiscalità internazionale.
Secondo l’art. 1, D.Lgs. n. 209/2023, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno,
Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999).
Riepilogando, i criteri (alternativi) per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche sono quattro: residenza, o domicilio, o presenza fisica, o residenza anagrafica (art. 2, TUIR).
Vale la pena ora chiarire due concetti:
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Una prima conseguenza della residenza fiscale in Italia è che i redditi ovunque prodotti nel mondo vengono assoggettati all’imposta sui redditi (IRPEF) in Italia; l’Italia tassa tutti i redditi in ogni caso, anche se questi sono prodotti all’estero, anche se il datore di lavoro è estero, anche se le attività che generano redditi si trovano all’estero, salvo talune limitazioni previste dai trattati contro le doppie imposizioni.
L’IRPEF, infatti, si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (art. 10, TUIR) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, TUIR).
Gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria devono essere indicati in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi: il quadro RW. A tali attività possono applicarsi, inoltre, le imposte patrimoniali sugli immobili e sul valore delle attività finanziarie (IVIE e IVAFE).
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
A partire dal 2023, il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività (art. 19, co. 18, D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, co. 14, L. n. 197/2022).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE (giacenza media non inferiore e € 5.000) (Agenzia delle Entrate, Istruzioni Redditi 2024, Fascicolo 2).
Per approfondimenti sull’IVIE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-sul-valore-degli-immobili-estero-ivie
Per approfondimenti sull’IVAFE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-valore-att-estero-ivafe/
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La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, co. 91, L. n. 213/2023) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE) dallo 0,76% all’1,06%.
La medesima disposizione, con medesima ricorrenza, ha inoltre previsto l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) dallo 0,2% allo 0,4%, ma solo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (D.M. 4 maggio 1999).
L’aliquota IVAFE dello 0,2% rimane applicabile negli altri casi.
Come sopra accennato, l’IRPEF si applica ai non residenti soltanto sui redditi prodotti in Italia (art. 3, TUIR), salvo le limitazioni previste dai trattati contro le doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti in Italia (art. 23, TUIR):
Per le fattispecie di cui sopra, quindi, non è rilevante la residenza del datore di lavoro o del committente, ma unicamente il luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa (anche in smart working).
Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli sopra indicati (art. 165, co. 2, TUIR).
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