La normativa impatriati del 2024 prevede due regimi distinti di agevolazioni per coloro che rientrano in Italia: uno per ricercatori e docenti e un nuovo regime per lavoratori impatriati con elevata qualificazione e specializzazione.
Le Agevolazione per Ricercatori e Docenti (Art. 44 del D.L. n. 78/2010) prevedono:
Questa agevolazione rimane invariata e continua a incentivare il rientro in Italia di professionisti dell’ambito della ricerca e dell’insegnamento.
Per un approfondimento sulla normativa relativa al rientro dei cervelli per docenti e ricercatori è possibile visitare la sezione dedicata.
Questo nuovo regime prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e autonomi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza, concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%, entro il limite di 600.000 euro annui.
Le condizioni per accedere a questa agevolazione includono:
Per un approfondimento sui requisiti necessari, visita la nostra pagina dedicata ai requisiti impatriati, dove potrai anche trovare un test con cui verificare i tuoi requisiti completamente online.
Vuoi verificare di avere i requisiti per le agevolazioni per impatriati?
La durata dell’agevolazione è di cinque anni, comprensivi del periodo del trasferimento e dei quattro periodi d’imposta successivi.
La normativa del 2024 si concentra sulla promozione del ritorno in Italia di professionisti altamente qualificati, offrendo loro incentivi fiscali significativi. La valutazione accurata dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione è un elemento chiave per accedere a queste agevolazioni.
La normativa sul rientro dei cervelli, nota come “regime speciale per lavoratori impatriati”, prevede un’agevolazione fiscale per i lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.
A seguire potrai trovare i due principali articoli legislativi (Articolo 80 e 43 comma 2 del TUIR) e le norme che regolano questo tipo di bonus per coloro che decidono di rientrare in Italia dall’estero.
Hai bisogno di confrontarti con un commercialista specializzato in rientro dei cervelli?
L’articolo 80 del TUIR riguarda le disposizioni relative alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, mentre l’articolo 43 comma 2 del TUIR definisce i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche, basandosi su parametri come l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
L’iscrizione AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è obbligatoria per i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi.
Per quanto riguarda i 183 giorni di lavoro all’estero, si tratta di un criterio utilizzato per determinare la residenza fiscale di una persona: se si lavora in Italia per più di 183 giorni nell’arco dell’anno, si è considerati residenti fiscali in Italia ai fini delle imposte sui redditi.
Per un approfondimento sulla tematica dell’iscrizione all’AIRE e della sua importanza per chi vuole accedere alle agevolazioni, visita la nostra pagina: AIRE e rientro dei cervelli.